{"id":234,"date":"2020-07-30T06:44:00","date_gmt":"2020-07-30T06:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sinmevico.it\/?p=234"},"modified":"2023-09-01T06:46:07","modified_gmt":"2023-09-01T06:46:07","slug":"comunicato-n-263-del-30-luglio-2020-variazione-della-convenzione-per-la-medicina-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/2020\/07\/30\/comunicato-n-263-del-30-luglio-2020-variazione-della-convenzione-per-la-medicina-fiscale\/","title":{"rendered":"Comunicato n\u00b0 263 del 30 luglio 2020 &#8211; VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA FISCALE"},"content":{"rendered":"\n<p><em>VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA FISCALE accettata dalle OOSS sotto riportare in data 30 luglio 2020<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">IPOTESI&nbsp;<\/mark>DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE<\/strong><br><strong>PER LA MEDICINA FISCALE CONVENZIONATA INPS<\/strong><br>(<em>D.Lgs. 25 Maggio 2017 N. 75 e<\/em><br><em>Atto di Indirizzo di cui al Dm 2.08.2017<\/em>)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>sottoscritto il ______________ in Roma<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21,<\/strong><br><strong>codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>e<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le OO.SS. di categoria comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, come individuate e sentite,<\/strong><br><strong>ai sensi dell\u2019articolo 55-septies comma 2-bis del D.Lgs. 165\/2001, dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell\u2019approvazione dell\u2019Atto di indirizzo,<\/strong> <strong>da adottarsi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione<\/strong> <strong>e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PREMESSO CHE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>la Legge 7 agosto 2015, n. 124, reca \u201cDeleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u201d,<\/strong> <strong>e in particolare l\u2019art. 17, comma 1, lettera l;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,<\/strong> <strong>commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,<\/strong> <strong>in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l&#8217;art. 22, comma 2;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-8cf370e7 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-8cf370e7 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"has-dark-green-color has-text-color\"><strong>il medesimo decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all\u2019articolo 22, individua le risorse economiche assegnate all\u2019Inps e destinate esclusivamente<\/strong> <strong>alle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici in malattia del cosiddetto Polo unico della medicina fiscale;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-green-color has-text-color\"><strong>alle risorse economiche di cui sopra si aggiungono gli stanziamenti nel bilancio dell\u2019Inps, anch\u2019essi destinati all\u2019espletamento<\/strong> <strong>di visite mediche di controllo ai lavoratori privati in malattia;<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>l\u2019articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 <\/strong><strong>dispone Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori<\/strong> <strong>della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>l\u2019articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013,<\/strong> <strong>detta le Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonch\u00e9 di limitazioni a proroghe di contratti<\/strong> <strong>&nbsp;all\u2019uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>la legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca \u201cDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato\u201d &#8211; (Legge di stabilit\u00e0 per il 2014),<\/strong> <strong>ed in particolare l\u2019art. 1, comma 340;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000,<\/strong> <strong>8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016 regolano materie in merito alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206 regolamenta le modalit\u00e0 per lo svolgimento<\/strong> <strong>delle visite fiscali e per l&#8217;accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonch\u00e9 l&#8217;individuazione delle fasce orarie di reperibilit\u00e0<\/strong> <strong>(ai sensi dell&#8217;articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);<\/strong><br><br><strong>l\u2019art. 17, commi 5 e 5 bis del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 reca disposizioni<\/strong> <strong>per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonch\u00e9 in materia di entrate;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>l\u2019atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione<\/strong><br><strong>e la Pubblica amministrazione e il Ministro della salute, approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SO 229\/2017)<\/strong> <strong>disciplina la stipula della convenzione, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l\u2019INPS e le OO.SS. di categoria<\/strong> <strong>comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale in merito al rapporto tra l\u2019INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento<\/strong> <strong>degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>la sentenza Tar Lazio n. 9972\/2018, con specifico riferimento alla rappresentativit\u00e0 sindacale, ove afferma che \u201c<em>non pu\u00f2 che farsi riferimento<\/em><\/strong> <strong><em>alle categorie maggiormente rappresentative dei medici fiscali<\/em>\u201d in quanto, visto \u201c<em>l\u2019oggetto dell\u2019atto di indirizzo in questione [DM 2 agosto 2017],<\/em><\/strong> <strong><em>sulla base del senso letterale delle parole, criterio per accertare il significato della forma rappresentativa \u00e8 costituito dalla stipulazione di convenzioni<\/em><\/strong> <strong><em>atte a disciplinare il rapporto tra l\u2019Inps e i medici di medicina fiscale, con la conseguenza che la categoria rilevante \u00e8 quella dei medici fiscali<\/em>\u201d;<\/strong><br><strong>e che \u201c<em>l\u2019unico elemento utile a definire la rappresentativit\u00e0 di una Organizzazione Sindacale di medici fiscali, \u00e8 costituito dal numero dei medici fiscali \u201ciscritti\u201d<\/em><\/strong> <strong><em>alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione<\/em>\u201d;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativo al decreto 2 agosto 2017, recante: \u00abApprovazione dell&#8217;atto di indirizzo<\/strong> <strong>per la stipula delle convenzioni tra l&#8217;INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.\u00bb (GU n.181 del 20-7-2020)<\/strong> <strong>che modifica il titolo del decreto ministeriale 2 agosto 2017, sostituendolo con: \u00abApprovazione dell&#8217;atto di indirizzo per la stipula<\/strong> <strong>delle convenzioni tra l&#8217;INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina fiscale.\u00bb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONCORDANO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>la seguente ipotesi di Accordo Collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS<\/strong><br><strong>ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e dell\u2019Atto di indirizzo di cui al DM 2.08.2017.<\/strong><br><br><br><br><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO I \u2013 CONTESTO ISTITUZIONALE\/ORGANIZZATIVO<\/mark><\/strong><br><strong>Art. 1 \u2013 Definizioni e quadro di riferimento<\/strong><br><strong>Art. 2 \u2013 Campo di applicazione e durata dell\u2019Accordo<\/strong><br><strong>Art. 3 \u2013 Monitoraggio dell\u2019applicazione dell\u2019ACN. Commissioni miste centrale e provinciali:<\/strong><br><strong>composizione e funzioni. Sanzioni irrogabili ai medici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO II \u2013 RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI<\/mark><\/strong><br><strong>Art. 4 \u2013 Rappresentanza sindacale e Rappresentativit\u00e0<\/strong><br><strong>Art. 5 \u2013 Tutela sindacale<\/strong><br><strong>Art. 6 &#8211; Esercizio del diritto di sciopero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO III \u2013 ACCESSO ALL\u2019ACN, REQUISITI E PROCEDURE DI SELEZIONE<\/mark><\/strong><br><strong>Art. 7 \u2013 Accesso all\u2019ACN<\/strong><br><strong>Art. 8 \u2013 Criteri per la formazione delle graduatorie provinciali<\/strong><br><strong>Art. 9 \u2013 Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato<\/strong><br><strong>Art. 10 \u2013 Assegnazione di incarichi a tempo determinato<\/strong><br><strong>Art. 11 \u2013 Assegnazione di incarichi occasionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO IV &#8211; RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI<\/mark><\/strong><br><strong>Art. 12 \u2013 Compiti, funzioni e obbligo informativo del medico fiscale INPS<\/strong><br><strong>Art. 13 \u2013 Cause di Inconferibilit\u00e0 e Incompatibilit\u00e0<\/strong><br><strong>Art. 14 \u2013 Sospensione dall\u2019incarico convenzionale<\/strong><br><strong>Art. 15 \u2013 Cessazione, revoca e decadenza dell\u2019incarico convenzionale<\/strong><br><strong>Art. 16 \u2013 Permesso annuale retribuito<\/strong><br><strong>Art. 17 \u2013 Assenze per malattia e gravidanza<\/strong><br><strong>Art. 18 \u2013 Assenze non retribuite<\/strong><br><strong>Art. 19 \u2013 Formazione continua (ECM)<\/strong><br><strong>Art. 20 \u2013 Numero di visite per fascia<\/strong><br><strong>Art. 21 &#8211; Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato<\/strong><br><strong>Art. 22 &#8211; Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi<\/strong><br><strong>Art. 23 \u2013 Contributo previdenziale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">DICHIARAZIONE CONGIUNTA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO I \u2013 CONTESTO ISTITUZIONALE\/ORGANIZZATIVO<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1 \u2013 Definizioni e quadro di riferimento<\/strong><br><strong>1.Con l\u2019espressione \u201cmedico fiscale Inps\u201d si intende il medico di medicina fiscale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Per \u201cACN\u201d si intende la presente convenzione, stipulata in forma di Accordo collettivo nazionale,<\/strong><br><strong>per la disciplina dei rapporti tra l\u2019INPS e i medici fiscali, in merito agli accertamenti medico-legali<\/strong><br><strong>sui lavoratori dei settori pubblici e privati assenti per malattia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. La Convenzione si pone gli obiettivi di:<\/strong><br><strong>&#8211; razionalizzare e ottimizzare il sistema degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia;<\/strong><br><strong>&#8211; uniformare e migliorare l\u2019efficienza del sistema dei suddetti accertamenti, nonch\u00e9 incrementarne il numero,<\/strong><br><strong>nei limiti delle risorse assegnate;<\/strong><br><strong>&#8211; migliorare la distribuzione e la copertura territoriale degli accertamenti;<\/strong><br><strong>&#8211; utilizzare al meglio le risorse finanziarie specificamente assegnate dalla legge e ridurre i costi,<\/strong><br><strong>anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici fiscali e del contenimento dei rimborsi e delle indennit\u00e0 chilometriche;<\/strong><br><strong>&#8211; assegnare gli incarichi ai medici fiscali;<\/strong><br><strong>&#8211; disciplinare le attivit\u00e0 ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 2 \u2013 Campo di applicazione e durata dell\u2019Accordo<\/strong><br><strong>1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) regola, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo,<\/strong><br><strong>il rapporto tra l\u2019Inps e i medici fiscali per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori<\/strong><br><strong>pubblici e privati assenti per malattia, in conformit\u00e0 con le indicazioni fornite dall&#8217;Istituto ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017,<\/strong><br><strong>n. 75 e dell\u2019Atto di indirizzo di cui al DM 2 agosto 2017.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,<\/strong><br><strong>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali,<\/strong><br><strong>un\u2019attivit\u00e0 convenzionale libero professionale a tempo indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale<\/strong><br><strong>sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori, ivi comprese le attivit\u00e0 ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare,<\/strong><br><strong>come indicato nella lettera c), comma 1, dell&#8217;art. 18 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il presente Accordo, di durata triennale, tenuto conto della necessit\u00e0 di modificare radicalmente gli applicativi informatici<\/strong><br><strong>a supporto di quanto nel prosieguo regolamentato, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della stipula,<\/strong><br><strong>e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo, previa emanazione del nuovo atto di indirizzo ministeriale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. \u00c8 prevista la possibilit\u00e0 di revisioni o aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti,<\/strong><br><strong>per effetto di modifiche regolamentari o normative ovvero qualora si valuti la possibilit\u00e0 di adottare soluzioni<\/strong><br><strong>che permettano di conseguire sia un trattamento di miglior favore per i medici fiscali che il miglioramento ed efficientamento del servizio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Salvo tempestiva informativa alle OO.SS., non si procede ad&nbsp;<em>addendum<\/em>&nbsp;e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi<\/strong><br><strong>che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. In caso di nuovi provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a disposizione&nbsp;per l\u2019espletamento delle visite mediche di controllo,<\/strong><br><strong>l\u2019INPS convocher\u00e0 immediatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale<\/strong><br><strong>e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione appropriate e concordate.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 3 \u2013 Monitoraggio dell\u2019applicazione dell\u2019ACN. Commissioni Miste Centrale e Provinciali: composizione, funzioni. Sanzioni irrogabili ai medici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Si costituiscono le Commissioni Miste Centrale e Provinciali, con le competenze consultive nel prosieguo individuate.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>2. La Commissione Mista Centrale \u00e8 composta da:<\/strong><br><strong>a. Direttore Generale o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>b. Coordinatore Generale medico legale o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>c.&nbsp;Presidente&nbsp;della FNOMCeO o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>d. Delegazione formata da un responsabile nazionale di ogni sindacato firmatario (o loro delegato), con diritto ad un voto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti.<\/strong><br><strong>\u00c8 presieduta dal Direttore Generale o dal Coordinatore Generale medico legale, secondo le specifiche competenze.<\/strong><br><strong>Esprime i suoi pareri a maggioranza e, in caso di parit\u00e0 di voti, con prevalenza al voto del presidente.<\/strong><br><strong>La Commissione Mista Centrale per la Medicina Fiscale \u00e8 costituita presso la Direzione Generale INPS,<\/strong><br><strong>con determinazione del Direttore generale per la nomina del suo sostituto e dei componenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d),<\/strong><br><strong>entro 45 giorni dalla decorrenza iniziale del presente ACN. Le Organizzazioni sindacali&nbsp;firmatarie&nbsp;del presente ACN<\/strong><br><strong>sono tenute a designare all\u2019Inps i loro rappresentanti entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell\u2019ACN.<\/strong><br><strong>In mancanza di comunicazione, saranno nominati componenti di parte sindacale della Commissione Mista Centrale i rappresentanti firmatari<\/strong><br><strong>della presente Convenzione.<\/strong><br><strong>In mancanza di designazione da parte della FNOMCeO, nel termine di 15 giorni dalla richiesta dell\u2019INPS,<\/strong><br><strong>sar\u00e0 nominato componente della Commissione il suo presidente, con facolt\u00e0 di delega.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Alla Commissione Mista Centrale per la Medicina Fiscale sono attribuite funzioni consultive in materia di:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>sistemi di monitoraggio e di&nbsp;<em>Governance<\/em>;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><em>piani formativi in tema di<\/em>&nbsp;informazione e consenso, principi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, profili deontologici, civilistici e penalistici dell\u2019attivit\u00e0 di controllo;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>strategie di mitigazione dei rischi, elaborate sulla base delle segnalazioni obbligatorie degli eventi avversi;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>monitoraggio sulla attuazione del presente ACN e sulle relative eventuali problematiche operative emergenti;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>ricorsi presentati al Direttore regionale su provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza adottati dai Direttori provinciali.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>La Commissione Mista Centrale esplica la propria funzione consultiva con il rilascio di pareri obbligatori non vincolanti.<\/strong><br><strong>La Commissione deve riunirsi e rilasciare il proprio parere entro 15 giorni dalla convocazione. In mancanza,<\/strong><br><strong>l\u2019INPS adotta comunque i provvedimenti di competenza. E\u2019 previsto l\u2019obbligo di motivazione per l\u2019eventuale decisione difforme<\/strong> <strong>assunta da INPS rispetto al parere rilasciato dalla Commissione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. La Commissione Mista Centrale si riunisce almeno una volta l\u2019anno e viene convocata dal Direttore generale<\/strong><br><strong>o dal Coordinatore generale medico legale, secondo le specifiche competenze.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. La Commissione Mista Provinciale \u00e8 costituita da:<\/strong><br><strong>a. Direttore Provinciale o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>b. Dirigente medico legale con funzioni di Responsabile provinciale o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>c.&nbsp;Presidente&nbsp;della OMCeO provinciale o suo delegato, con diritto di voto;<\/strong><br><strong>d. Delegazione formata da un responsabile nazionale di ogni sindacato firmatario (o loro delegato), con diritto ad un voto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti.<\/strong><br><strong>\u00c8 presieduta dal Direttore Provinciale o dal Dirigente medico legale provinciale, secondo le specifiche competenze.<\/strong><br><strong>Esprime i suoi pareri a maggioranza e, in caso di parit\u00e0 di voti, con prevalenza al voto del presidente.<\/strong><br><strong>La Commissione Mista Provinciale nominata con determinazione del Direttore provinciale,<\/strong> <strong>entro 90 giorni dalla decorrenza iniziale del presente ACN e viene rinnovata ad ogni rinnovo di convenzione.<\/strong><br><strong>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ACN sono tenute a designare all\u2019Inps il loro rappresentante provinciale<\/strong> <strong>entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell\u2019ACN. In mancanza di comunicazione, sar\u00e0 nominato componente della Commissione il medico fiscale<\/strong> <strong>della provincia con maggiore anzianit\u00e0 di servizio.<\/strong><br><strong>In mancanza di designazione da parte della OMCeO, nel termine di 45 giorni dalla richiesta dell\u2019INPS,<\/strong> <strong>sar\u00e0 nominato componente della Commissione il suo Presidente provinciale, con facolt\u00e0 di delega.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Le Commissioni Miste Provinciali precedentemente operanti sono soppresse.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Alla Commissione Mista Provinciale sono attribuite funzioni:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>di impulso in materia di:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; eventi avversi verificatisi e correlata proposta di correttivi organizzativi, clinici e comunicazionali;<\/strong><br><strong>&#8211; promozione di momenti formativi intraregionali, focalizzati su specifiche esigenze;<\/strong><br><strong>&#8211; problematiche insorte a livello locale;<\/strong><br><strong>&#8211; monitoraggio territoriale in merito all\u2019attuazione della Convenzione;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>consultive obbligatorie non vincolanti in materia di:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; linee di indirizzo sui temi della formazione professionale dei medici fiscali;<\/strong><br><strong>&#8211; provvedimenti di sospensione, decadenza e\/o di revoca, adottati dal Direttore provinciale,<\/strong> <strong>previa contestazione degli addebiti con garanzia del diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale,<\/strong> <strong>da un medico o da un legale e di produrre controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti medesimi.<\/strong><br><strong>Entro 15 giorni dall\u2019avvenuta notifica del provvedimento, il medico fiscale pu\u00f2 presentare ricorso avverso il medesimo,<\/strong> <strong>producendo opportuna e idonea documentazione esplicativa, alla Direzione regionale che adotter\u00e0 il provvedimento,<\/strong> <strong>di competenza del Direttore regionale, previo parere della Commissione Mista Centrale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Le sanzioni irrogabili sono modulate in una gradualit\u00e0 progressiva correlata:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>alla gravit\u00e0 dell\u2019inosservanza e del disservizio creato all\u2019INPS e agli utenti (lavoratori e datori di lavoro);<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>all\u2019intenzionalit\u00e0 del comportamento omissivo;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>all\u2019eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>alla recidiva di sanzioni irrogate nel biennio precedente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Le sanzioni sono:<\/strong><br><strong>a. Rimprovero verbale, qualora il medico commetta infrazioni di lieve entit\u00e0 e a carattere occasionale,<\/strong> <strong>per non essersi attenuto alle istruzioni operative fornite dall\u2019INPS con circolari e messaggi<\/strong> <strong>e aver manifestato negligenza nell\u2019esecuzione dei compiti conferiti o nell\u2019utilizzo dei beni strumentali assegnati;<\/strong><br><strong>b. Diffida in forma scritta, nei casi in cui le inosservanze vengano reiterate manifestando alto grado di negligenza e imperizia;<\/strong><br><strong>c. Sospensione senza diritto ad alcuna remunerazione, fino a un massimo di 180 giorni, per comportamento gravemente negligente<\/strong> <strong>o in caso di violazioni dei doveri di comportamento che comportino gravi disservizi o danni per l\u2019INPS e per gli utenti (lavoratori e datori di lavoro);<\/strong><br><strong>d. Revoca dell\u2019incarico in caso di inosservanza grave e reiterata ovvero di atti o comportamenti del medico fiscale<\/strong><br><strong>che compromettano gravemente il rapporto fiduciario con l\u2019Istituto o l\u2019immagine dello stesso in presenza di comportamenti<\/strong> <strong>contrari alla deontologia professionale o al codice di comportamento, salvo l\u2019obbligo di segnalazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente<\/strong> <strong>in caso di ipotesi di illiceit\u00e0 penale.<\/strong><br><strong>e. Decadenza dall\u2019incarico, per lo svolgimento continuato di attivit\u00e0 incompatibili, l\u2019insorgere di cause di inconferibilit\u00e0\/incompatibilit\u00e0<\/strong> <strong>non tempestivamente comunicate e rimosse.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. La Commissione Mista Provinciale si riunisce semestralmente e ogni qual volta si renda necessario o su richiesta motivata di uno dei componenti.<\/strong><br><strong>E\u2019 previsto l\u2019obbligo di motivazione per l\u2019eventuale decisione difforme assunta da INPS, rispetto al parere rilasciato dalla Commissione.<\/strong><br><strong>Qualora la Commissione non si riunisca per assenza dei suoi componenti, l\u2019INPS adotta comunque i provvedimenti di competenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il medico fiscale al quale sono stati contestati atti o comportamenti per i quali sono irrogabili sanzioni ha facolt\u00e0 di nominare<\/strong> <strong>un medico fiduciario o un legale e\/o un rappresentante sindacale che lo assista. In tali casi, la Commissione deve riunirsi<\/strong> <strong>e rilasciare il proprio parere entro 15 giorni dalla convocazione effettuata a cura del Direttore provinciale.<\/strong><br><strong>In mancanza, il Direttore provinciale adotta comunque i provvedimenti di competenza, acquisito formalmente<\/strong><br><strong>il parere&nbsp;tecnico&nbsp;del Responsabile dell\u2019Ufficio medico legale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO II \u2013 RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 4 \u2013 Rappresentanza sindacale e Rappresentativit\u00e0<\/strong><br><strong>1. Nell\u2019anno solare di sottoscrizione della presente convenzione e, ove la sottoscrizione avvenga nell\u2019ultimo trimestre dell\u2019anno,<\/strong> <strong>anche nell\u2019anno successivo, sono considerate rappresentative tutte le Organizzazioni sindacali partecipanti al tavolo negoziale,<\/strong> <strong>secondo quanto stabilito con l\u2019<em>Accordo sulla rappresentativit\u00e0 sindacale dei medici fiscali per la sottoscrizione della prima convenzione<\/em><\/strong> <strong><em>di regolamentazione del rapporto tra l&#8217;Inps e i medici di medicina fiscale tra l\u2019Inps&nbsp;e le organizzazioni sindacali di categoria pi\u00f9 rappresentative&nbsp;in campo nazionale,<\/em><\/strong> <strong>sottoscritto in data 19 giugno 2019<em>.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe<\/strong> <strong>espresse dai medici fiscali INPS e diretta destinataria delle relative quote associative.<\/strong><br><strong>Ai fini della rilevazione delle iscrizioni, ciascun medico fiscale deve inviare all\u2019INPS, nelle modalit\u00e0 che verranno stabilite,<\/strong> <strong>copia della propria iscrizione ad un sindacato, o l\u2019eventuale revoca, con le modalit\u00e0 indicate dall\u2019Istituto, idonee a garantire la protezione dei dati personali.<\/strong><br><strong>L\u2019iscrizione comporta la trattenuta della quota sindacale da parte dell\u2019INPS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il rappresentante legale provvede al deposito presso la Direzione generale INPS dell\u2019atto costitutivo<\/strong> <strong>e dello statuto della propria organizzazione sindacale, da cui risulti la titolarit\u00e0 in proprio delle deleghe di cui al comma 2.<\/strong><br><strong>Ogni successiva variazione deve essere comunicata all\u2019INPS entro tre mesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 2, ciascuna organizzazione sindacale sar\u00e0 misurata sulla base delle deleghe<\/strong> <strong>di cui \u00e8 direttamente titolare e intestataria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un\u2019unica organizzazione sindacale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Le trattative per la stipula di una convenzione iniziate con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,<\/strong> <strong>secondo le rilevazioni a dicembre dell\u2019anno precedente, proseguono fino alla sottoscrizione della convenzione con le medesime Organizzazioni,<\/strong> <strong>anche qualora le trattative si protraggano oltre il 31 dicembre dell\u2019anno in cui si \u00e8 calcolata la maggiore rappresentativit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti.<\/strong><br><strong>L\u2019ACN \u00e8 validamente sottoscritto se stipulato da Organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% pi\u00f9 uno degli iscritti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ACN, il rappresentante legale di ciascuna organizzazione sindacale,<\/strong> <strong>provvede al deposito presso la Direzione generale INPS dell\u2019atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la titolarit\u00e0 in proprio delle deleghe<\/strong> <strong>di cui al comma 2. Ogni successiva variazione deve essere comunicata all\u2019INPS entro tre mesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. La consistenza associativa \u00e8 rilevata in base alle deleghe conferite all\u2019INPS dai medici fiscali, compresi i titolari di incarichi a tempo determinato,<\/strong> <strong>per la ritenuta del contributo sindacale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. In ciascun anno solare, la consistenza associativa, per la determinazione delle&nbsp;Organizzazioni rappresentative titolate a partecipare&nbsp;alla trattativa<\/strong> <strong>e la sottoscrizione delle convenzioni successive alla prima, nonch\u00e9 con riferimento alle prerogative sindacali,<\/strong> <strong>\u00e8 determinata sulla base dei dati riferiti al mese di dicembre dell\u2019anno precedente.<\/strong><br><strong>Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la consistenza associativa viene trasmessa dall\u2019INPS alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>11. L\u2019INPS invia ogni anno alle rispettive Segreterie Nazionali Sindacali l\u2019elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale,<\/strong> <strong>con l\u2019indicazione dell\u2019importo totale trattenuto e riversato alla Organizzazione sindacale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>12. L\u2019attivit\u00e0 di riscossione delle quote sindacali per i sindacati viene effettuata dall\u2019INPS, previa stipula di apposita convenzione con le OO.SS.,<\/strong> <strong>mensilmente su delega del medico all\u2019INPS. Ciascun medico fiscale deve inviare all\u2019INPS copia della propria iscrizione al sindacato,<\/strong> <strong>o l\u2019eventuale revoca, con le modalit\u00e0 indicate dall\u2019Istituto, idonee a garantire la protezione dei dati personali.<\/strong><br><strong>Le quote sindacali a carico degli iscritti sono trattenute su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti.<\/strong><br><strong>Le Organizzazioni sindacali si impegnano a stabilire quote associative annuali di importo fisso, da trattenersi sui compensi spettanti ai medici fiscali<\/strong> <strong>in 12 quote mensili di uguale importo e da riversarsi alle OO.SS. In caso di mesi senza pagamenti al medico,<\/strong> <strong>la quota di quei mesi verr\u00e0 trattenuta con il primo pagamento utile e sufficiente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>13. Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le deleghe connesse a trattenuta<\/strong> <strong>di importo non inferiore alla met\u00e0 del valore medio di settore. L\u2019INPS rende noto annualmente il relativo valore medio di riferimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>14. Il nominativo del medico fiscale eventualmente iscritto a pi\u00f9 di una Organizzazione sindacale \u00e8 comunicato all\u2019INPS<\/strong> <strong>come validamente iscritto a ciascuna di esse. Pertanto, ai fini del conteggio del totale delle iscrizioni di tutte le Organizzazioni sindacali,<\/strong> <strong>in caso di iscrizione multipla, ciascuna iscrizione viene conteggiata con valore pari ad uno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 5 \u2013&nbsp;Tutela sindacale<\/strong><br><strong>1. Per lo svolgimento durante l\u2019attivit\u00e0 di servizio dell\u2019attivit\u00e0 sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali e regionali,<\/strong> <strong>a ciascun sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilit\u00e0 di 5 (cinque) ore annue per ogni iscritto rilevato al mese di dicembre dell\u2019anno precedente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.&nbsp;Le ore di cui al comma 1 sono calcolate, per i medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attivit\u00e0 di servizio<\/strong><br><strong>e hanno piena validit\u00e0 per tutti gli aspetti sia normativi che economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi, del presente ACN.<\/strong><br><strong>Le relative assenze dal servizio per attivit\u00e0 sindacale, incluse le trattative di rinnovo dell\u2019ACN e le partecipazioni alle Commissioni Miste centrale e provinciali,<\/strong> <strong>sono comunicate dall&#8217;interessato al Responsabile dell\u2019Ufficio medico legale della sede INPS presso cui opera, con preavviso non inferiore a giorni tre,<\/strong> <strong>salvo i casi di convocazioni sindacali urgenti che non consentano il preavviso di tre giorni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. In sede di prima applicazione e fino alla prima rilevazione delle deleghe sindacali alle OO.SS. rappresentative sar\u00e0 assegnato un numero di ore pari a 5 (cinque)<\/strong> <strong>per ogni medico fiscale iscritto, sulla base delle rilevazioni regolamentate dall\u2019<em>Accordo sulla rappresentativit\u00e0 sindacale dei medici fiscali<\/em><\/strong> <strong><em>per la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l&#8217;Inps e i medici di medicina fiscale tra l\u2019Inps<\/em><\/strong> <strong><em>e le organizzazioni sindacali di categoria pi\u00f9 rappresentative in campo nazionale<\/em>, sottoscritto in data 19 giugno 2019.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. La Direzione generale INPS fornisce a ciascuna OO.SS. i dati circa le ore annue di permessi sindacali fruiti dai medici fiscali iscritti, entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo.<\/strong><br><strong>Comunica altres\u00ec l\u2019eventuale raggiungimento del limite in corso d\u2019anno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6 &#8211; Esercizio del diritto di sciopero<\/strong><br><strong>1. Il diritto di sciopero delle OO.SS. dei medici fiscali INPS \u00e8 esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni.<\/strong><br><strong>I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell\u2019astensione dal lavoro.<\/strong><br><strong>In caso di revoca di uno sciopero gi\u00e0 indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali deve essere comunicata ai soggetti istituzionalmente preposti<\/strong> <strong>ai rispettivi livelli nazionale, regionale e provinciale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il medico fiscale \u00e8 tenuto a comunicare per iscritto all\u2019INPS, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di privacy,<\/strong> <strong>la propria non adesione all&#8217;agitazione entro il secondo giorno antecedente lo sciopero stesso, secondo le modalit\u00e0 che verranno indicate dall\u2019INPS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. L\u2019adesione all\u2019agitazione sindacale comporta la trattenuta di tutti i compensi connessi, direttamente e indirettamente,<\/strong> <strong>al periodo di astensione dall\u2019attivit\u00e0 convenzionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:<\/strong><br><strong>&#8211; nel mese di agosto;<\/strong><br><strong>&#8211; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;<\/strong><br><strong>&#8211; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali<\/strong><br><strong>e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;<\/strong><br><strong>&#8211; nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;<\/strong><br><strong>&#8211; nei giorni dal gioved\u00ec antecedente la Pasqua al marted\u00ec successivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravit\u00e0 o di calamit\u00e0 naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. La mancata e\/o non tempestiva comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all\u2019intero periodo di astensione dall\u2019attivit\u00e0 convenzionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">CAPO III \u2013 ACCESSO ALL\u2019ACN, REQUISITI E PROCEDURE DI SELEZIONE<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7 \u2013 Accesso all\u2019ACN<\/strong><br><strong>1. In ottemperanza all\u2019art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125,<\/strong> <strong>e in accordo al D.Lgs. 75\/2017 e all\u2019Atto di Indirizzo di cui al DM del 2.8.2017 (G.U. 30.9.2017), \u00e8 previsto l\u2019accesso diretto, a domanda,<\/strong> <strong>senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi di appartenenza,<\/strong> <strong>salvo l\u2019insorgenza di situazioni di inconferibilit\u00e0 o incompatibilit\u00e0 di cui al successivo articolo 13. Detto incarico viene mantenuto<\/strong> <strong>per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Entro 90 giorni a partire dalla entrata in vigore del presente ACN, \u00e8 pubblicato sul sito web dell\u2019INPS un avviso pubblico nazionale,<\/strong> <strong>al quale potranno partecipare medici regolarmente iscritti all\u2019albo professionale alla data di scadenza di partecipazione al bando,<\/strong> <strong>finalizzato alla predisposizione di graduatorie provinciali, con procedura centralizzata a cura della Direzione generale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Ogni medico pu\u00f2 partecipare alla selezione contemporanea di pi\u00f9 graduatorie provinciali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Nel partecipare alla selezione, i medici, scelta una provincia, esprimono la preferenza per una UOC\/UOST, ferma restando la disponibilit\u00e0<\/strong> <strong>ad essere assegnati dall\u2019Istituto ad altra sede della stessa provincia. L\u2019eventuale iscrizione all\u2019Albo professionale in provincia diversa<\/strong> <strong>da quella in cui il medico intende candidarsi non costituisce motivo di esclusione e il medico, in caso di accettazione dell\u2019incarico,<\/strong> <strong>\u00e8 tenuto, a pena di decadenza, a regolarizzare l\u2019iscrizione all\u2019Albo della provincia della sede INPS di appartenenza entro tre mesi dall\u2019accettazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Gli aspiranti all\u2019iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all\u2019art. 13 e devono possedere alla scadenza del termine<\/strong> <strong>per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>diploma di laurea in medicina e chirurgia;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>iscrizione ad Albo professionale in territorio nazionale alla data di scadenza di partecipazione al bando.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>6. La domanda di inclusione in graduatoria non deve essere rinnovata. Entro il 31 gennaio di ogni anno \u00e8 possibile inviare dichiarazioni concernenti<\/strong> <strong>i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio. Ai fini della determinazione del punteggio valido<\/strong> <strong>per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. La Direzione generale INPS, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all&#8217;articolo 8, predispone una graduatoria, resa pubblica entro il 30 giugno<\/strong> <strong>sul sito istituzionale INPS, valevole per l\u2019anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio attribuito.<\/strong><br><strong>La Direzione generale INPS provvede alla formazione di graduatorie provinciali provvisorie. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati<\/strong> <strong>possono presentare al Direttore generale istanza motivata di riesame della propria posizione in graduatoria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Scaduti i termini di cui al comma 7 e riesaminate le posizioni dei medici che abbiano presentato apposita istanza, il Direttore Generale INPS<\/strong> <strong>pubblicher\u00e0 entro 30 giorni la graduatoria annuale definitiva.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Le sedi provinciali, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provinciale, in accordo con le esigenze dell\u2019Istituto,<\/strong> <strong>individuano gli incarichi da conferire a tempo indeterminato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. Le medesime graduatorie saranno utilizzate, in via prioritaria, per il conferimento di incarichi a tempo determinato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>11. In caso di esaurimento delle graduatorie provinciali si procede alla pubblicazione, con le medesime modalit\u00e0 di cui al comma 1,<\/strong> <strong>di un nuovo bando nazionale finalizzato alla predisposizione di una nuova graduatoria provinciale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 8 \u2013Criteri per la formazione delle graduatorie provinciali<\/strong><br><strong>1. Ai fini del calcolo del punteggio di cui all\u2019art. 7 \u00e8 definito quanto segue:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fino ad un massimo di 50 punti su 100 per titoli professionali:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Voto di laurea in Medicina e Chirurgia:<\/strong><br>&lt; &gt;<strong>punti 10 per 110\/110 e lode;<\/strong><br><strong>punti 8 per 110\/110;<\/strong><br><strong>punti 6 da 109 a 107\/110;<\/strong><br><strong>punti 4 da 106 a 100\/110;<\/strong><br><strong>punti 2 da 99 a 95\/110;<\/strong><br><strong>Specializzazione in:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Medicina legale o Medicina legale e delle assicurazioni o Medicina legale ed infortunistica: punti 26;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Medicina del lavoro: punti 22;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Igiene e sanit\u00e0 pubblica: punti 20;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ogni altra specializzazione: punti 16.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Possono essere valutate anche pi\u00f9 specializzazioni: in tal caso, la prima (quella con punteggio pi\u00f9 favorevole)<\/strong><br><strong>viene valutata al 100% mentre le altre sono valutate al 50%.<\/strong><br><strong>Diploma di formazione specifica in Medicina Generale: punti 12.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Formazione post-universitaria:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; Dottorato di ricerca in materia affine alla Medicina legale: punti 10;<\/strong><br><strong>&#8211; Dottorato di ricerca in materia non affine alla Medicina legale: punti 6;<\/strong><br><strong>&#8211; Master universitario in materia affine alla Medicina legale: punti 4;<\/strong><br><strong>&#8211; Master universitario in materia non affine alla Medicina legale: punti 2;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fino ad un massimo di 50 punti su 100 per servizio svolto in attivit\u00e0 pertinente:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>attivit\u00e0 prestata in qualit\u00e0 di medico fiscale INPS: punti 0,5 per ogni mese o frazione di mese;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>attivit\u00e0 prestata in materia assistenziale e\/o previdenziale presso l\u2019INPS in qualit\u00e0 di medico convenzionato esterno: punti 0,3 per ogni mese o frazione di mese;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>attivit\u00e0 prestata in qualit\u00e0 di medico fiscale ASL: punti 0,5 per ogni mese o frazione di mese;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attivit\u00e0 prestata in materia assistenziale e\/o previdenziale presso P.A. diversa dall\u2019INPS: punti 0,2 per ogni mese o frazione di mese.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>2. A parit\u00e0 di punteggi conseguiti, ai sensi del presente articolo e dell\u2019articolo 7, da due o pi\u00f9 candidati,<\/strong><br><strong>&nbsp;il criterio di precedenza in graduatoria \u00e8 quello della pi\u00f9 giovane et\u00e0 anagrafica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Per le seguenti categorie di medici \u00e8 prevista, ai sensi dell\u2019atto di indirizzo di cui al DM 2.08.2017,<\/strong><br><strong>una maggiorazione del punteggio attribuito secondo i criteri di cui al comma 1:<\/strong><br><br><strong>_&nbsp;maggiorazione del 20% e del 10%, rispettivamente, per i professionisti in servizio al 31\/12\/2016, iscritti nelle liste dei medici di controllo dell\u2019INPS<\/strong> <strong>tra il 1\/1\/2008 e il 31\/12\/2013, ovvero dopo il 31\/12\/2013;<\/strong><br><strong>_&nbsp;maggiorazione del 20% per i professionisti che svolgono analoga attivit\u00e0 presso le AASLL in regime di libera professione<\/strong> <strong>purch\u00e9 in servizio alla data del 30\/10\/2013 che erano gi\u00e0 incaricati alla data del 31\/12\/2007;<\/strong><br><strong>_ maggiorazione del 10% per i professionisti che prestano o abbiano prestato servizio presso l\u2019INPS in qualit\u00e0 di medici esterni convenzionati<\/strong> <strong>per l\u2019espletamento degli adempimenti medico legali istituzionali, per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni<\/strong><br><strong>dall\u2019entrata in vigore della convenzione.<\/strong><br><br><strong>Art. 9 \u2013 Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato<\/strong><br><strong>1. Per i medici iscritti nella lista ad esaurimento di cui all&#8217;art. 4, comma 10 bis, del DL 31 agosto 2013 n.101 convertito, con modificazioni,<\/strong> <strong>dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, vale quanto stabilito all\u2019art. 7, comma 1 del presente accordo.<\/strong><br><strong>La Direzione generale dell\u2019INPS, stilate e pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie provinciali definitive,<\/strong><br><strong>provveder\u00e0 al conferimento dell&#8217;incarico secondo l&#8217;ordine di graduatoria risultante dalle liste.<\/strong><br><strong>L\u2019accettazione dell\u2019incarico deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell\u2019incarico di conferimento.<\/strong><br><strong>La mancata risposta entro i termini prefissati costituisce rinuncia all\u2019incarico, salvo una valida dimostrazione dell&#8217;impedimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. All\u2019accettazione dell\u2019incarico il medico dovr\u00e0 essere invitato presso la sede provinciale di competenza per l\u2019accettazione formale dell\u2019incarico<\/strong> <strong>e la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilit\u00e0\/incompatibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 13.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da gravi necessit\u00e0, il Direttore provinciale, previo parere delle Commissione Mista Provinciale,<\/strong> <strong>conserver\u00e0 l&#8217;incarico al medico per la durata massima di sei mesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Per motivi connessi ad obblighi di legge, l&#8217;incarico sar\u00e0 conservato per la durata degli obblighi medesimi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Nel caso in cui, successivamente al primo conferimento di tutti gli incarichi di cui al presente ACN, si verifichino carenze<\/strong> <strong>di medici fiscali a livello provinciale \u2013 per diminuzione del numero dei medici e\/o per incremento del numero di visite da effettuare &#8211;<\/strong> <strong>&nbsp;e si procede alla pubblicazione di un nuovo bando nazionale per la predisposizione di una nuova graduatoria provinciale,<\/strong> <strong>come indicato al precedente articolo 7, comma 11, i medici fiscali a tempo indeterminato titolari da almeno due anni nella regione interessata<\/strong> <strong>dal nuovo bando e quelli titolari da almeno quattro anni nelle provincie di altre regioni concorrono con priorit\u00e0, per trasferimenti interprovinciali e interregionali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 10. Assegnazione di incarichi a tempo determinato<\/strong><br><strong>1. Il Direttore provinciale, in caso di impossibilit\u00e0 ad assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici fiscali incaricati,<\/strong> <strong>con provvedimento adottato dal Direttore provinciale competente, sentito il parere della Commissione Mista Provinciale,<\/strong> <strong>conferisce incarichi temporanei, utilizzando la graduatoria provinciale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019accettazione formale deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del conferimento dell\u2019incarico, a pena di decadenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. All\u2019accettazione dell\u2019incarico il medico dovr\u00e0 presentare le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilit\u00e0\/incompatibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 13.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. L\u2019incarico potr\u00e0 essere della durata di massimo 6 mesi, rinnovabile per una sola volta. L\u2019incarico e il successivo rinnovo<\/strong> <strong>non possono comunque superare i 12 mesi continuativi. Gli incarichi a tempo determinato conferiti a far data dall\u2019entrata in vigore<\/strong> <strong>del presente Accordo non possono essere convertiti a tempo indeterminato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Al medico fiscale incaricato a tempo determinato compete lo specifico trattamento economico di cui all&#8217;art. 21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11 \u2013 Assegnazione di incarichi occasionali<\/strong><br><strong>1. In caso non sia possibile assicurare il servizio di controllo per esigenze straordinarie, impreviste ed imprevedibili,<\/strong><br><strong>l\u2019INPS si riserva di utilizzare per le attivit\u00e0 medico-fiscali anche i medici di ruolo dell\u2019Istituto, nonch\u00e9 altre categorie di medici in convenzione con l\u2019Istituto.<\/strong><br><br><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">IV. RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12 \u2013 Compiti, funzioni e obbligo informativo del medico fiscale INPS<\/strong><br><strong>1. Il medico fiscale INPS nell\u2019esercizio delle sue funzioni \u00e8 tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera,<\/strong><br><strong>attenendosi alle disposizioni contenute nel presente accordo e svolge i compiti affidati e declinati dalle norme vigenti e nelle circolari,<\/strong> <strong>istruzioni operative, direttive e linee guida emanate dall\u2019INPS, con particolare riguardo alla corretta valutazione del ripristino della capacit\u00e0 di lavoro specifico<\/strong> <strong>e all\u2019appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e nella redazione dei relativi verbali\/moduli.<\/strong><br><strong>Il medico svolge la sua attivit\u00e0, nell\u2019ambito territoriale di competenza, relazionandosi con il Direttore Provinciale e con il Responsabile della struttura<\/strong> <strong>medico-legale per i relativi aspetti organizzativi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Al fine di concorrere ad assicurare con efficienza ed efficacia lo svolgimento degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia,<\/strong> <strong>nonch\u00e9 concorrere ad assicurare il migliore utilizzo delle risorse finanziarie a questo esclusivamente destinate, il medico titolare di incarico di medicina fiscale<\/strong> <strong>deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali<\/strong> <strong>e di quanto previsto dal codice deontologico e dalla legislazione vigente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il medico fiscale pu\u00f2 essere convocato dal Responsabile dell\u2019Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in&nbsp;attivit\u00e0 ambulatoriale,<\/strong> <strong>sulla base di un calendario di disponibilit\u00e0 e nelle modalit\u00e0 che verranno fornite dall\u2019INPS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. I medici fiscali INPS assolvono agli obblighi informativi derivanti dalle norme di legge e si attengono alle disposizioni della vigente normativa<\/strong> <strong>in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Per l\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale i medici fiscali INPS sono tenuti ad avvalersi degli strumenti informatici messi a disposizione<\/strong> <strong>dall\u2019Ente, anche ai sensi del DM 17.10.2017. \u00c8 eccezionalmente ammesso il ricorso al supporto cartaceo per eventuali malfunzionamenti<\/strong> <strong>del Servizio o disfunzione accertata degli strumenti informatici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Le comunicazioni tra l\u2019INPS e i medici fiscali avvengono prioritariamente attraverso modalit\u00e0 informatizzate, ivi compresa la posta elettronica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Costituiscono obblighi contrattuali:<\/strong><br><strong>&#8211; la presentazione della dichiarazione iniziale di assenza di cause di inconferibilit\u00e0 e di quella annuale di non incompatibilit\u00e0,<\/strong> <strong>secondo il modello redatto dall\u2019Istituto, da rendere alla struttura INPS territorialmente competente;<\/strong><br><strong>&#8211; la comunicazione annuale di variazione nella disponibilit\u00e0 ad eseguire visite di controllo, per due fasce giornaliere;<\/strong><br><strong>&#8211; la tempestiva e circostanziata comunicazione di indisponibilit\u00e0 in relazione a fatti imprevisti insorti successivamente alla comunicazione di disponibilit\u00e0;<\/strong><br><strong>&#8211; l\u2019obbligo di effettuare le visite di controllo assegnate secondo le modalit\u00e0 operative indicate dall\u2019INPS;<\/strong><br><strong>tale obbligo non potr\u00e0 essere garantito in presenza di disservizi nell\u2019assegnazione delle visite giornaliere, n\u00e9 in presenza di impedimenti logistici e da Sistema.<\/strong><br><strong>&#8211; il rispetto dell\u2019obbligo di formazione continua;<\/strong><br><strong>&#8211; il divieto di eseguire visite di controllo al coniuge ed a parenti ed affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti<\/strong> <strong>per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse, specialmente con riferimento all\u2019eventuale sovrapponibilit\u00e0<\/strong> <strong>tra l\u2019attivit\u00e0 di certificazione e quella di controllo medico legale;<\/strong><br><strong>&#8211; il rispetto, nello svolgimento delle visite mediche di controllo, delle linee guida fornite dal Coordinamento Generale Medico Legale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Eventuali violazioni degli obblighi contrattuali saranno sottoposte dal Direttore provinciale competente,<\/strong><br><strong>acquisito formalmente il parere del Responsabile dell\u2019Ufficio medico legale, all\u2019attenzione della Commissione Mista Provinciale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 13 \u2013 Cause di Inconferibilit\u00e0 e Incompatibilit\u00e0<\/strong><br><strong>1. \u00c8 incompatibile con lo svolgimento delle attivit\u00e0 previste dal presente Accordo il medico che:<\/strong><br><strong>&#8211; si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro;<\/strong><br><strong>&#8211; svolga attivit\u00e0 di CTU o CTP o consulenze medico-legali, per conto e nell\u2019interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l\u2019INPS;<\/strong><br><strong>&#8211; abbia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;<\/strong><br><strong>&#8211; sia, nell\u2019ambito di svolgimento di attivit\u00e0 sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore,<\/strong><br><strong>direttore, responsabile di strutture, aziende, qualora incompatibili con i commi precedenti;<\/strong><br><strong>&#8211; sia titolare o abbia compartecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l\u2019INPS;<\/strong><br><strong>&#8211; sia stato destinatario di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati per i quali \u00e8 prevista l\u2019interdizione perpetua<\/strong><br><strong>dai pubblici uffici ovvero l\u2019estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;<\/strong><br><strong>&#8211; fruisca del trattamento per inabilit\u00e0 assoluta e permanente;<\/strong><br><strong>&#8211; fruisca del trattamento ordinario da parte della gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale,<\/strong><br><strong>pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuit\u00e0 assistenziale ed emergenza territoriale;<\/strong><br><strong>&#8211; fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente;<\/strong><br><strong>&#8211; sia pensionato dai ruoli medico legali dell\u2019Inps, pur non avendo raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile ENPAM.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.&nbsp;L\u2019incarico \u00e8 incompatibile ed inconferibile al medico che presti la propria attivit\u00e0 in INPS in qualit\u00e0 di medico convenzionato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il medico fiscale, impegnato ad effettuare consulenze tecniche di parte, per conto e nell\u2019interesse di privati, attinenti all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019INPS,<\/strong> <strong>ovvero consulenze tecniche d\u2019ufficio, nei procedimenti giudiziari nei quali l\u2019INPS figura quale legittimato passivo,<\/strong> <strong>\u00e8 tenuto a rimuovere la causa di incompatibilit\u00e0 all\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.&nbsp;L\u2019incarico di medico fiscale INPS \u00e8 incompatibile con l\u2019incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione,<\/strong> <strong>ai sensi degli ACN della specialistica ambulatoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta.<\/strong><br><strong>L\u2019incompatibilit\u00e0 non sussiste qualora le due attivit\u00e0 in questione siano svolte in province diverse e il medico fiscale operi su singola fascia.<\/strong><br><br><strong>5. In caso di mancata presentazione annuale delle dichiarazioni di assenza di incompatibilit\u00e0, la Struttura territoriale Inps competente<\/strong> <strong>invia un sollecito scritto al medico inadempiente. In caso di protratta inadempienza, anche dopo invito formale,<\/strong> <strong>l\u2019incarico viene sospeso per tutta la durata del mancato adempimento, con provvedimento del Direttore provinciale territorialmente competente<\/strong> <strong>da sottoporre urgentemente all\u2019attenzione della Commissione Mista Provinciale territorialmente competente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. I medici fiscali incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attivit\u00e0 professionale che possa determinare<\/strong> <strong>situazioni di incompatibilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. In caso di omissione di comunicazione di variazioni di attivit\u00e0 professionale che determinino incompatibilit\u00e0, l\u2019Istituto, avutane notizia,<\/strong> <strong>assegna al medico un termine di 30 giorni per far cessare l\u2019incompatibilit\u00e0. In mancanza di cessazione dell\u2019incompatibilit\u00e0,<\/strong> <strong>il Direttore provinciale territorialmente competente pu\u00f2 sospendere il medico con provvedimento d\u2019urgenza e, successivamente,<\/strong> <strong>previo parere della Commissione Mista Provinciale, dichiarare d\u2019ufficio la decadenza dall\u2019incarico del medico, con suo provvedimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. L\u2019eventuale situazione di incompatibilit\u00e0 a carico del medico fiscale deve essere risolta all\u2019atto di assegnazione dell\u2019incarico<\/strong> <strong>e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Le incompatibilit\u00e0 dall\u2019incarico si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. Il regime delle incompatibilit\u00e0 si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all\u2019 art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101,<\/strong> <strong>convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. In sede di prima attuazione del presente ACN, i medici delle liste ad esaurimento<\/strong> <strong>sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di non inconferibilit\u00e0 e non incompatibilit\u00e0, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore<\/strong><br><strong>della presente convenzione, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 3.<\/strong><br><br><strong>11. Nei casi in cui una causa di incompatibilit\u00e0 insorga dopo il conferimento e durante l\u2019espletamento dell\u2019incarico di medico fiscale,<\/strong> <strong>l\u2019INPS assegna al medico interessato il termine di 30 giorni per far cessare la situazione di incompatibilit\u00e0, decorso il quale il Direttore provinciale competente<\/strong> <strong>dispone la sospensione immediata dall\u2019incarico, convocando d\u2019urgenza la Commissione Mista Provinciale per il prescritto parere sulla sospensione<\/strong> <strong>e la decadenza dall\u2019incarico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>12. Nei casi in cui le regole sulle incompatibilit\u00e0 dovessero insorgere, con la sottoscrizione del presente ACN, in capo a medici delle liste ad esaurimento<\/strong> <strong>di cui all\u2019 art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125,<\/strong> <strong>i medici stessi hanno l\u2019onere di far cessare l\u2019incompatibilit\u00e0 entro 30 giorni dall\u2019entrata in vigore del presente ACN e presentare nel medesimo termine<\/strong> <strong>le prescritte dichiarazioni di non incompatibilit\u00e0 e inconferibilit\u00e0 dell\u2019incarico. Nelle more, i medici sono da considerarsi sospesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14 \u2013 Sospensione dall\u2019incarico convenzionale<\/strong><br><strong>1. Il Direttore provinciale pu\u00f2 adottare provvedimenti sospensivi d\u2019urgenza, per esigenze cautelative, per motivi connessi all\u2019irrogazione di sanzioni,<\/strong> <strong>per sospensione dall\u2019Albo professionale e per provvedimenti restrittivi della libert\u00e0 personale emessi dalla autorit\u00e0 giudiziaria,<\/strong> <strong>da sottoporre con la massima tempestivit\u00e0 al parere obbligatorio della Commissione territorialmente competente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. I periodi relativi alla sospensione dell\u2019incarico convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivit\u00e0 di servizio<\/strong> <strong>e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico dell&#8217;Istituto.<\/strong><br><br><strong>3. Al termine del periodo di sospensione il medico fiscale riprende l\u2019incarico interrotto all\u2019atto della sospensione, ove non decaduto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15 \u2013 Cessazione, revoca e decadenza e dell\u2019incarico convenzionale<\/strong><br><strong>1. L\u2019incarico cessa per i seguenti motivi:<\/strong><br><strong>a) recesso del medico fiscale Inps, con effetto dal 30\u00b0 giorno successivo dalla data di invio della lettera di comunicazione.<\/strong><br><strong>Su specifica richiesta dell\u2019interessato l\u2019Inps, valutate le esigenze di servizio, pu\u00f2 autorizzare la cessazione del rapporto<\/strong> <strong>con decorrenza anticipata a tutti gli effetti;<\/strong><br><strong>b) raggiungimento dell&#8217;et\u00e0 anagrafica di 70 anni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019incarico \u00e8 revocato in caso di provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all\u2019art. 3, comma 7, lett. d) del presente Accordo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Rappresentano cause di decadenza, dichiarata d\u2019ufficio con provvedimento del Direttore provinciale territorialmente competente<\/strong> <strong>previo parere della Commissione Mista Provinciale:<\/strong><br><strong>&#8211; ripetute inosservanze degli obblighi del medico, come stabiliti dalla presente convenzione, dalle linee guida Inps sulle visite mediche di controllo domiciliare,<\/strong> <strong>dalle direttive del Coordinamento medico legale e, in generale, dalle norme deontologiche sulla professione medica;<\/strong><br><strong>&#8211; la mancata effettuazione non giustificata di visite mediche domiciliari e in misura tale da compromettere la funzionalit\u00e0 del servizio e\/o da non rendere<\/strong> <strong>proficua la prosecuzione del rapporto con l\u2019Istituto, secondo la valutazione del Direttore provinciale;<\/strong><br><strong>&#8211; la mancata comunicazione di intervenuta situazione di incompatibilit\u00e0, rilevata d\u2019ufficio dall\u2019Istituto;<\/strong><br><strong>&#8211; la radiazione o la cancellazione dall\u2019Albo professionale;<\/strong><br><strong>&#8211; il compimento del periodo massimo di conservazione del posto previsto dall\u2019art. 17 del presente Accordo in caso di malattia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Il medico fiscale, ricevuta la notifica di decadenza, ha facolt\u00e0 di ricorrere entro 15 giorni al Direttore regionale che acquisir\u00e0 il parere<\/strong> <strong>&nbsp;della Commissione Mista Centrale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16 \u2013 Permesso annuale retribuito<\/strong><br><strong>1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico fiscale INPS spetta un periodo di permesso di 30 (trenta) giorni di calendario<\/strong> <strong>con diritto alle voci retributive fisse, purch\u00e9 l\u2019assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di cinque settimane lavorative.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. A richiesta dell\u2019interessato il permesso, autorizzato dalla sede INPS di appartenenza, \u00e8 fruito in uno o pi\u00f9 periodi programmati,<\/strong> <strong>tenendo conto delle esigenze operative della medesima strutture INPS. Il permesso retribuito \u00e8 programmato<\/strong> <strong>e organizzato tenendo conto delle esigenze del servizio e di quelle generali della struttura di appartenenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il periodo di permesso \u00e8 fruibile esclusivamente entro l\u2019anno solare al quale si riferisce. I giorni di permesso non fruiti&nbsp;non sono monetizzabili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo comma del presente articolo,<\/strong> <strong>quanti sono i mesi di servizio prestati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Ai fini della maturazione del permesso retribuito non sono considerate attivit\u00e0 di servizio i periodi di assenza per malattia e gravidanza di cui all\u2019art. 17.<\/strong><br><strong>Parimenti, non sono considerate attivit\u00e0 di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all\u2019art. 18.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Durante il permesso retribuito, ai medici fiscali INPS incaricati a tempo indeterminato e determinato sono corrisposti i compensi fissi di cui all\u2019articolo 21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17 \u2013 Assenze per&nbsp;malattia e gravidanza<\/strong><br><strong>1. Il medico fiscale INPS a tempo indeterminato pu\u00f2 assentarsi per comprovata malattia per un periodo massimo di 24 mesi<\/strong> <strong>anche non continuativi negli ultimi 36 mesi, trascorso il quale, previo parere della Commissione Mista Provinciale<\/strong> <strong>e in assenza di diverse motivazioni giustificative ai sensi di questo ACN, decade dall\u2018incarico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.&nbsp;In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili, verificate, sulla base di apposita certificazione medica,<\/strong> <strong>dal medico responsabile della sede INPS di riferimento, le assenze per effettuare le citate terapie,&nbsp;anch\u2019esse&nbsp;debitamente certificate,<\/strong> <strong>non sono computate nel periodo di conservazione dell\u2019incarico di cui al comma 1 e comma 4 del presente articolo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Al medico fiscale INPS che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni,<\/strong> <strong>l\u2019INPS mantiene l\u2019incarico per 6 mesi continuativi. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non \u00e8 computato nei sei mesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Al medico fiscale, l\u2019INPS conserva l\u2019incarico per la durata complessiva della inabilit\u00e0 temporanea totale, in caso di infortunio<\/strong> <strong>o malattia occorsi nello svolgimento della propria attivit\u00e0 professionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Per i medici fiscali INPS, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia l\u2019INPS conserva l\u2019incarico per un massimo di tre mesi.<\/strong><br><strong>Per gli stessi medici con incarico a tempo determinato, in caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o di infortuni<\/strong> <strong>subiti a causa o in occasione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, l\u2019INPS conserva l\u2019incarico per un massimo di sei mesi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Le assenze di cui al presente articolo debbono essere debitamente documentate mediante certificazione sanitaria anche<\/strong> <strong>non telematica e non danno titolo ad alcuna remunerazione da parte dell\u2019INPS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18 \u2013Assenze non retribuite<\/strong><br><strong>1. Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e\/o familiari o per partecipazione a iniziative di carattere umanitario<\/strong> <strong>e di solidariet\u00e0 sociale, l\u2019INPS conserva l\u2019incarico al medico fiscale incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di&nbsp;6 mesi nell\u2019arco del triennio.<\/strong><br><strong>Per i medici con incarico temporaneo semestrale, l\u2019assenza per i motivi suddetti non pu\u00f2 superare i 15 giorni per la durata dell\u2019intero rapporto di collaborazione.<\/strong><br><strong>Nessun compenso \u00e8 dovuto per l\u2019intero periodo di assenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.&nbsp;Le assenze, debitamente documentate, debbono essere comunicate alla Direzione provinciale di competenza,<\/strong><br><strong>con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima del loro inizio, salvo i casi di oggettiva impossibilit\u00e0.<\/strong><br><strong>Nelle fattispecie connesse a gravi motivi familiari e\/o personali si ritiene valida la dichiarazione di responsabilit\u00e0 resa dal medico fiscale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il medico fiscale INPS che ha sospeso la propria attivit\u00e0 per il richiamo alle armi \u00e8 reintegrato nel precedente incarico,<\/strong> <strong>semprech\u00e9 ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.<\/strong><br><strong>Durante l\u2019assenza dal servizio per richiamo alle armi l\u2019INPS conserva l\u2019incarico all\u2019interessato per tutto il periodo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Per l\u2019incarico o semestrale a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite \u00e8 di 30 giorni nell\u2019anno;<\/strong><br><strong>tale periodo \u00e8 proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell\u2019incarico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico fiscale deve avanzare richiesta per l\u2019ottenimento dei permessi<\/strong><br><strong>di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19 \u2013 Formazione continua (ECM)<\/strong><br><strong>1. La formazione professionale continua \u00e8 obbligatoria per il medico fiscale INPS e riguarda la crescita culturale e professionale del sanitario,<\/strong> <strong>le attivit\u00e0 inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire maggiore e sempre aggiornata qualificazione professionale ai medici,<\/strong> <strong>oltre che per razionalizzare e omogeneizzare il livello professionale e per fornire le competenze aggiuntive previste dagli atti programmatori istituzionali,<\/strong> <strong>secondo gli standard previsti dal Coordinamento Generale Medico-legale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Il Coordinamento Generale Medico-legale dell\u2019INPS individua gli obiettivi formativi di interesse nazionale<\/strong><br><strong>e organizza e promuove apposite attivit\u00e0 formative, erogabili anche con strumenti informatici.<\/strong><br><strong>I programmi possono prevedere momenti di formazione comune con altri medici e altre figure professionali, anche non operanti in ambito INPS<\/strong> <strong>e,&nbsp;eventualmente, essere utili al conseguimento di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. I corsi e le attivit\u00e0 di formazione, incluse le attivit\u00e0 di ricerca e sperimentazione e formazione a distanza, danno luogo a crediti formativi,<\/strong> <strong>secondo le modalit\u00e0 previste della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. I corsi dell\u2019Ente possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. L\u2019impegno orario previsto per la partecipazione a corsi organizzati dall\u2019Inps<\/strong> <strong>\u00e8 riconosciuto come permesso retribuito con maturazione e diritto ai compensi fissi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Il medico ha facolt\u00e0 di partecipare, senza alcun onere organizzativo per l\u2019Inps e senza diritto a retribuzione, a corsi,<\/strong><br><strong>non organizzati n\u00e9 gestiti direttamente dall\u2019Ente, ma comunque svolti da soggetti accreditati, fino alla concorrenza dei crediti previsti per l&#8217;aggiornamento,<\/strong> <strong>previa autorizzazione dell\u2019INPS, da rilasciarsi con riferimento alle esigenze di assicurare la continuit\u00e0 del servizio.<\/strong><br><strong>Non \u00e8 prevista la richiesta di autorizzazione per i corsi effettuati mediante la Formazione a Distanza (FAD)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20 \u2013 Numero di visite per fascia<\/strong><br><strong>1. Il numero di riferimento per le visite di controllo giornaliere da eseguire nelle fasce di reperibilit\u00e0 \u00e8, di regola, pari a 6 visite al giorno (3 per fascia),<\/strong> <strong>incrementabile, in caso di necessit\u00e0 di aumentare il numero complessivo di visite, a&nbsp;<u>8 visite al giorno (4 per ciascuna fascia<\/u>).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019incarico per l\u2019effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale<\/strong> <strong>con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21,<\/strong> <strong>per la&nbsp;reperibilit\u00e0 su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato<\/strong> <strong>e almeno due fasce nelle giornate festive del mese.<\/strong><br><strong>3. Al medico fiscale INPS \u00e8 data la facolt\u00e0 di scelta di fornire la propria disponibilit\u00e0 ad effettuare i controlli su entrambe o anche su una sola fascia<\/strong> <strong>di reperibilit\u00e0 dei lavoratori.<\/strong><br><strong>Per disponibilit\u00e0 su entrambe le fasce si intende la disponibilit\u00e0 costante ad effettuare visite mediche di controllo<\/strong><br><strong>nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite,<\/strong><br><strong>e turnazioni festive previste dalla presente convenzione.<\/strong><br><strong>Per disponibilit\u00e0 su una sola fascia si intende la disponibilit\u00e0 ad effettuare visite mediche di controllo, nella fascia mattutina<\/strong> <strong>o in alternativa in quella pomeridiana di reperibilit\u00e0 dei lavoratori per tutti i giorni feriali,<\/strong><br><strong>almeno due fasce nelle giornate del sabato e almeno una fascia nelle giornate festive del mese.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Per tutta la durata del rapporto convenzionale il medico potr\u00e0 modificare la propria disponibilit\u00e0 lavorativa<\/strong><br><strong>rispetto alla fascia oraria originariamente prescelta, previa richiesta all\u2019Istituto Previdenziale, da trasmettere, anche a mezzo posta certificata<\/strong> <strong>o altro mezzo equipollente,&nbsp;entro il 30 del mese di ottobre con riferimento all\u2019anno successivo.<\/strong><br><strong>L\u2019Istituto dovr\u00e0 comunicare, con le medesime modalit\u00e0,&nbsp;l\u2019autorizzazione alla diversa disponibilit\u00e0&nbsp;entro il successivo 30 novembre.<\/strong><br><strong>Il mancato riscontro entro la predetta data equivarr\u00e0 all\u2019accoglimento dell\u2019istanza del medico. L\u2019eventuale rigetto dovr\u00e0 essere motivato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Il medico potr\u00e0 richiedere la variazione della fascia oraria di disponibilit\u00e0 prescelta oltre i termini sopra indicati<\/strong><br><strong>solo nel caso di imprevedibili e comprovate esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre alla Direzione provinciale competente,<\/strong> <strong>la quale dovr\u00e0 comunicare l\u2019accoglimento dell\u2019istanza, ovvero diniego motivato nei quindici giorni successivi<\/strong> <strong>alla ricezione richiesta. In difetto, la domanda si riterr\u00e0 accolta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Per ogni fascia oraria di attivit\u00e0 \u00e8 stabilito un numero massimo di visite di controllo da assegnare al professionista<\/strong><br><strong>in considerazione del tempo medio complessivo per l&#8217;effettuazione di ogni visita medica di controllo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Nella fascia mattutina per l&#8217;ottimizzazione dell&#8217;efficienza ed efficacia del sistema degli accertamenti medico legali domiciliari<\/strong> <strong>ed ambulatoriali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, le visite di controllo sono assegnate al medico fiscale incaricato,<\/strong> <strong>almeno 30 minuti prima dell&#8217;inizio della fascia di reperibilit\u00e0 stabilita per i dipendenti pubblici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Nella fascia pomeridiana, le visite sono assegnate almeno 1 ora dell&#8217;inizio della fascia di reperibilit\u00e0 di riferimento dei dipendenti pubblici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Il medico fiscale deve assicurare la disponibilit\u00e0 a svolgere attivit\u00e0 ambulatoriale presso i gabinetti medici della sede Inps di competenza<\/strong> <strong>per almeno 4 fasce di reperibilit\u00e0 al mese. Il calendario delle attivit\u00e0 ambulatoriali e stabilito,<\/strong><br><strong>preferibilmente d\u2019accordo con il medico fiscale interessato, dal Responsabile della struttura medico-legale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21 &#8211; Compensi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Il compenso ai medici fiscali \u00e8 costituito da un\u2019indennit\u00e0 fissa di reperibilit\u00e0 mensile, e compensi per le visite mediche di controllo\/accessi domiciliari effettuati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Il compenso mensile, per la reperibilit\u00e0 su entrambe le fasce giornaliere feriali,&nbsp;come declinata al precedente articolo 20,<\/strong> <strong>\u00e8 fissato in 2.489,75 euro. Per la reperibilit\u00e0 su una sola fascia giornaliera,&nbsp;come declinata al precedente articolo 20,&nbsp;\u00e8 fissato in 1.244,88 euro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Per una disponibilit\u00e0, in ciascun mese dell\u2019anno solare, su entrambe le fasce giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di reperibilit\u00e0 festive,<\/strong> <strong>sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare,<\/strong> <strong>pari ad una&nbsp;media di 90 visite al mese. Per una disponibilit\u00e0, in ciascun mese dell\u2019anno solare, su una sola fascia giornaliera<\/strong> <strong>per tutti i giorni lavorativi e una fascia di reperibilit\u00e0 festiva, sono assegnate a ciascun medico di controllo<\/strong> <strong>almeno 495 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 45 visite al mese.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Il compenso per le visite domiciliari \u00e8 fissato in:<\/strong><br><strong>25,00 euro per la visita domiciliare feriale;<\/strong><br><strong>31,69 euro per la visita domiciliare festiva;<\/strong><br><strong>16,97 euro per l\u2019accesso domiciliare feriale;<\/strong><br><strong>23,76 euro per l\u2019accesso domiciliare festivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Per i percorsi effettuati per l\u2019esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo<\/strong> <strong>per i costi di carburante e l\u2019usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso,<\/strong> <strong>come rilevato sul sito web ufficiale dell\u2019ACI. I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre<\/strong> <strong>a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico, salvo il caso in cui tale residenza si trovi in provincia diversa<\/strong> <strong>da quella della sede Inps di assegnazione, nel qual caso i percorsi si misurano&nbsp;a partire dalla sede territorialmente competente dell\u2019INPS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nelle quali non sia reperibile in loco altro medico che possa effettuarla,<\/strong> <strong>anche in via eccezionale, con incarico occasionale, per le visite di cui trattasi \u00e8 previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute<\/strong> <strong>e documentate secondo la tariffa \u00abpasseggero\u00bb dei mezzi navali di linea, nonch\u00e9 dell&#8217;eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell&#8217;isola.<\/strong><br><strong>Con apposite istruzioni dell\u2019Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio, rese necessarie<\/strong> <strong>dalle particolarit\u00e0 delle visite mediche di controllo da effettuarsi sulle isole. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi<\/strong> <strong>e regolamentati anche per i casi di visite domiciliari in zone montane che limitino le possibilit\u00e0 del mezzo proprio<\/strong> <strong>ed invece impongano l\u2019utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Per ciascuna fascia in cui il medico fiscale svolge&nbsp;attivit\u00e0 ambulatoriale&nbsp;presso la sede Inps di pertinenza,<\/strong><br><strong>\u00e8 riconosciuto un compenso di 75,00 euro.<\/strong><br><br><strong>Art. 22 \u2013 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi<\/strong><br><strong>1. L\u2019INPS, nel limite di&nbsp;500,00 euro&nbsp;all\u2019anno, rimborsa al medico convenzionato il premio di polizza assicurativa<\/strong><br><strong>contro i rischi da responsabilit\u00e0 professionale e civile verso terzi e gli infortuni, sub\u00ecti a causa od in occasione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale<\/strong> <strong>espletata ai sensi del presente Accordo, e per la tutela legale a copertura delle eventuali spese in caso di controversie legali penali o civili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Il rimborso verr\u00e0 disposto dall\u2019Inps previa presentazione da parte del medico, alla Direzione provinciale competente,<\/strong> <strong>dell\u2019originale della quietanza di pagamento del premio e della polizza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art.&nbsp;23 \u2013 Contributo previdenziale.<\/strong><br><strong>1. I medici fiscali INPS&nbsp;sono iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuit\u00e0 assistenziale<\/strong> <strong>ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata gestito dalla Fondazione ENPAM, ai sensi dell\u2019art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo stesso.<\/strong><br><strong>2. A favore dei medici di cui al comma 1, che prestano la loro attivit\u00e0 ai sensi del presente Accordo, l\u2019INPS versa il contributo previdenziale previsto dal Regolamento del Fondo<\/strong> <strong>della medicina convenzionata ed accreditata per la competente gestione, con quota parte a carico dell\u2019Istituto pari al 13%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo.<\/strong><br><strong>Sono a carico del medico gli ulteriori contributi, eccedenti il predetto 13% sui compensi, fino a concorrenza dell\u2019aliquota complessiva stabilita dall\u2019ENPAM,<\/strong> <strong>a norma dell\u2019art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell\u2019art. 24, comma 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,<\/strong><br><strong>anche con riferimento ad eventuali, futuri incrementi di tale aliquota contributiva complessiva.<\/strong><br><strong>3. I medici di cui al comma 1 possono optare per l\u2019incremento dell\u2019aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti.<\/strong><br><strong>Tale scelta si esercita al massimo una volta all\u2019anno entro il 31 gennaio.<\/strong><br><strong>L\u2019aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. I contributi devono essere versati dall\u2019INPS mensilmente secondo le modalit\u00e0 e i termini stabiliti dall\u2019ENPAM.<\/strong><br><strong>5. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dagli eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza<\/strong> <strong>e secondo il disposto del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dalle conseguenze economiche di lungo periodo,<\/strong> <strong>&nbsp;\u00e8 posto a carico dell\u2019INPS un onere pari allo&nbsp;0,72%&nbsp;dei compensi di cui al presente Accordo.<\/strong><br><strong>6. Con le stesse cadenze e modalit\u00e0 previste per il versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, l\u2019INPS versa all\u2019ENPAM<\/strong> <strong>il contributo di cui al precedente comma 5 affinch\u00e9 provveda in merito anche mediante la stipula di apposite assicurazioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-dark-green-color\">DICHIARAZIONE CONGIUNTA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-8cf370e7 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-8cf370e7 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"has-dark-green-color has-text-color has-small-font-size\"><strong>Le Parti convengono che, nella fase di riavvio delle VMCD, che verr\u00e0 disposta con apposito messaggio dell\u2019Amministrazione,<\/strong><br><strong>in considerazione dell\u2019attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici di medicina fiscale, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 convenzionata<\/strong><br><strong>e fino alla cessazione dello stato di emergenza,&nbsp;rispettino rigorosamente le indicazioni&nbsp;fornite dal Coordinamento generale medico legale dell\u2019Inps<\/strong><br><strong>in materia di sicurezza e prevenzione del contagio&nbsp;e si dotino&nbsp;di dei Dispositivi di Protezione Individuale, fermo restando l\u2019impegno da parte dell\u2019Amministrazione<\/strong><br><strong>ad&nbsp;individuare possibili soluzioni&nbsp;che consentano il rimborso dei costi sostenuti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-green-color has-text-color has-small-font-size\"><strong>Le Parti convengono, altres\u00ec, sulla necessit\u00e0 di&nbsp;individuare&nbsp;forme di indennizzo e\/o integrazione del reddito in favore dei medici di medicina fiscale<\/strong><br><strong>in presenza di nuove ed imprevedibili emergenze epidemiologiche e\/o calamit\u00e0 naturali che determinino la sospensione totale delle visite mediche di controllo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>Per l\u2019INPS<\/strong><br><strong>Il Direttore centrale Risorse Umane<\/strong><br><strong>D.ssa Maria Grazia Sampietro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per le OO.SS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ANMEFI<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>FIMMG INPS<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SIMET<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SMI&nbsp;&nbsp;<\/strong>Settore Medici Fiscali<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SUMAI<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>ANMI FEMEPA<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>CISL MEDICI<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>non hanno sottoscritto<\/strong><br><strong>la sopra riportata variazione della convenzione per la MF<\/strong><br><strong>le seguenti OOSS MF:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>_&nbsp; FUNZIONE PUBBLICA CGIL<\/strong><br><br><strong>_&nbsp; SIN.ME.VI.CO<\/strong><br><br><strong>_&nbsp; SNAMI Medicina Fiscale<br><br>&nbsp;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA FISCALE accettata dalle OOSS sotto riportare in data 30 luglio 2020 IPOTESI&nbsp;DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALEPER LA MEDICINA FISCALE CONVENZIONATA INPS(D.Lgs. 25 Maggio 2017 N. 75 eAtto di Indirizzo di cui al Dm 2.08.2017) sottoscritto il ______________ in Roma L&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in &hellip; <a href=\"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/2020\/07\/30\/comunicato-n-263-del-30-luglio-2020-variazione-della-convenzione-per-la-medicina-fiscale\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Comunicato n\u00b0 263 del 30 luglio 2020 &#8211; VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA FISCALE<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-archivio-comunicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=234"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":238,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions\/238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinmevico.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}