Dai
colleghi Giorgio fiorito e Tommaso Brancati, 7-17 ott. 2005:
CAMERA
DEI DEPUTATI N. 6098
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CUSUMANO, MASTELLA, ACQUARONE, BORRIELLO, DEFRANCISCIS, IANNUCCILLI,
MONGIELLO,
NUVOLI, ORICCHIO, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PISICCHIO, POTENZA, SANTULLI
Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto
nazionale della previdenza
sociale
del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del
Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie
locali
Presentata il 26 settembre 2005
ONOREVOLI COLLEGHI ! - Dopo circa dodici anni di precariato nelle liste
dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) - alcuni, infatti, prestano la
propria
opera dal lontano 1986 - e a distanza di tre anni dall'approvazione e
dalla piena
operativita` delle liste speciali, i medici titolari di incarico
fiduciario con l'INPS
(oltre 1.550 in Italia) non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di
una posizione
giuridica che permetta loro di svolgere la professione con una
retribuzione
adeguata e con tutti i presupposti giuridici e pensionistici propri
della loro attivita`.
Il
rapporto con l'INPS non permette, infatti, ai medici di svolgere
qualsiasi altra attivita`
lavorativa anche di collaborazione coordinata e continuativa con un
altro datore di
lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico che svolge la
propria attivita`
presso l'INPS non ha la possibilita` di un impegno nella libera
professione. Di contro,
il medico e` retribuito « a prestazione » e ha l'obbligo di
reperibilita` e di disponibilita`
nei giorni feriali e festivi senza alcuna retribuzione. Oltre a cio` ,
tale medico
non ha alcun trattamento integrativo e deve sopportare una serie di
costi aggiuntivi,
quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro, l'assicurazione per la
responsabilita`
civile verso terzi lesi durante l'espletamento della prestazione e la
contribuzione
pensionistica. L'INPS inoltre ha poteri di controllo e sanzionatori e
non.
Atti Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
e` obbligato a garantire un numero minimo di visite per sanitario su
base giornaliera.
Pur essendo l'incarico a tempo indeterminato, l'Istituto non si obbliga
a garantire la
permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato, predetermina il
trattamento
economico e assegna i controlli da eseguire nella fascia oraria di
reperibilita` . L'INPS,
da ultimo, e` esonerato dal garantire la dignita` del medico impiegato
per quanto
attiene alla comunita` tipologica dei controlli assegnati, alla
regolamentazione formale
della sede di appartenenza e alle modalita` di accesso alla stessa da
parte dei
medici. E` , quindi, necessario che l'Istituto assicuri ai medici un
adeguato trattamento
retributivo e tutte le garanzie giuridiche e pensionistiche che derivano
da un regolare
contratto di lavoro. Nella presente proposta di legge si e` scelto come
punto di riferimento
il contratto di lavoro in convenzione che i medici
del Servizio sanitario nazionale
(SSN) stipulano con le aziende sanitarie locali (ASL), percheŽ per
alcuni aspetti
risulta simile al rapporto di lavoro previsto per i medici dell'INPS.
Infatti una serie
di requisiti, quali il collegamento dell'attivita` svolta con i fini
istituzionali dell'ente,
l'esclusivita` del rapporto di lavoro, il carattere continuativo e non
episodico
della prestazione e la collocazione in subordine nell'organizzazione
dell'ente,
noncheŽ il controllo che l'Istituto esercita sui medici, rendono il
rapporto di lavoro
dei medici convenzionati con il SSN assimilabile a quello dei medici
fiscali dell'INPS.
Il richiamo contenuto nella proposta di legge all'articolo 48 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833, intende essere un preciso riferimento di garanzia
normativa ed economica
a favore dei medici dell'INPS, in quanto tale articolo prevede che i
citati
presupposti contrattuali siano garantiti sull'intero territorio
nazionale, ai medici
delle ASL, in seguito a convenzioni del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali
stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative
su base nazionale. Si auspica, per le ragioni esposte,
la rapida
approvazione della presente proposta di legge.
Atti Parlamentari - 2 - Camera dei Deputati - 6098
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
ART.
1.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al
personale medico,
titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in
servizio
presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente
legge, il
trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio
sanitario
nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi
dell'articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ART. 2.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di
anzianita` ,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini
economici dalla data
di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.
ART.
3.
1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione
delle disposizioni
della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore della medesima.
ART.
4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari - 3 - Camera dei Deputati - 6098
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XIV LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: 6098
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
CUSUMANO ed altri: "Disposizioni per il riconoscimento ai medici
fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del
trattamento normativo ed economico previsto per i medici del
Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie
locali" (6098)
Stato iter:
Assegnato alla commissione XI Lavoro il 7 ottobre 2005
Avvertenze
Parte I: Documenti
Stampati Note Scheda lavori preparatori
C. 6098 Iniziativa parlamentare; presentato il 26 settembre 2005
Assegnato il 7 ottobre 2005 in sede Referente alla commissione XI
Lavoro Parere delle Commissioni I, V e XII