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Roma
18 07 '05,
Prestazioni mediche esenti da IVA., Funzione
del medico di controllo I.N.P.S.
Il Presidente in un recente colloquio con i Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze e dell’Economia ritiene, in prospettiva, una
soluzione favorevole in merito al trattamento I.V.A. delle prestazioni
mediche I.N.P.S. Il problema sul trattamento I.V.A. è stato sollevato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.11.2003, seguito dalla circolare n°4/E
del 28.01.2005 dell’ Agenzia delle Entrate. Il Presidente ha fornito chiarimenti sulla funzione del medico di controllo I.N.P.S. e
ha illustrato le specifiche competenze dell’incarico come di seguito
riportato.
Roma,
18 07 2005
Al Ministero delle Finanze e Agenzia
delle Entrate Viale
Europa c.a.p.
00144 – Roma
Prestazioni mediche esenti da I.V.A.
Funzione del medico di
controllo I.N.P.S. Il decreto legge n° 463 del 12.109.1983, convertito con modificazioni, nella legge 11.11.1983 n° 638, all’art.5, comma 12 e seguenti stabilisce che le visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti per malattia vengono effettuate dall’ I.N.P.S., nelle
cui sedi sono istituite liste speciali con medici liberi professionisti. Il medico incaricato deve accertare lo stato di malattia e la incapacità temporanea o permanente a svolgere la relativa attività lavorativa confermando la diagnosi del medico curante e la prognosi, se nota, o riducendola se al momento del controllo non esistono le primarie condizioni di
patologia psico-fisica. Il medico di controllo non può prolungare la prognosi; nel caso lo stato di incapacità e di inabilità perdurassero il lavoratore viene inviato al medico curante per
la formulazione di una ulteriore prognosi. In caso di assenza di patologia in atto il medico di controllo dichiara la idoneità a
riprendere l’attività lavorativa e la capacità a svolgere le
mansioni di cui si occupa. Analoga funzione svolge il medico incaricato dall’INAIL che stabilisce la idoneità psico-fisica del lavoratore e
la capacità alla ripresa del lavoro. L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n° 4/E del 28.01.2005 al punto 5.1 chiarisce che i controlli medici eseguiti da terzi, per conto dell’INAIL sui lavoratori fruiscono
della esenzione I.V.A.. Per l’analogia di cui sopra si ritiene conforme l’applicazione della esenzione I.V.A. per
i medici di controllo I.N.P.S.
Il Presidente Dr.
Ignazio Casciana
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