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Sin.Me.Vi.Co Sindacato Medici Visiste di Controllo |
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Lettera del
SinMeViCo, non si evince la misura nella quale due categorie mediche, Medici di controllo (fiscali) dell'Inps e Medici del SSN, possano essere inquadrati secondo l'Art. 48 Legge 23/12/78 N. 833, a cui i proponenti si richiamano.
del lavoratore dipendente č stato oggetto di numerosi Decreti Legge, volti da una parte ad assicurare al lavoratore una adeguata tutela della salute, e dall'altra a garantire all'INPS ed al datore di lavoro, la possibilitā di verificare il reale stato di salute del lavoratore e quindi la sua idoneitā al lavoro.
ha abolito la possibilitā che il datore di lavoro provvedesse direttamente al controllo dei propri dipendenti tramite medici di sua fiducia e lo obbliga ad avvalersi di competenti Istituti Pubblici. poi convertito nel febbraio 1979 nella legge 33 fu trasferita all'INPS la competenza per l'erogazione dell' indennitā di maternitā e malattia. ribadendo le fasce orarie di reperibilitā e le relative sanzioni.
di costituire presso la proprie sedi provinciali delle apposite liste di medici da impiegare nel controllo dei lavoratori assenti per malattia. e per ultimo il DM 12/10/2000 (G.U. 8/11/00 n.261), hanno modificato ed integrato la precedente disciplina in un tutt'uno organico.
ai sensi dei sunnominati D.L. (nel prosieguo Medici Visite Controllo MVC) svolgono la loro attivitā in regime di libera professione "al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico " con retribuzione a prestazione, ovvero onorario stabilito tra INPS, FNOMCeO ed OOSS sulla base del tariffario nazionale (stabilito dalla FNOMCeO nel 1992 ) nella misura di lire 50.000 per visita effettuata nei giorni feriali e lire 70.000 nei festivi (Art12 DM 12/10/00), che č suscettibile di contrattazione, salvo eventuale aggiornamento, per legge, del tariffario FNOMCeO.
per visite effettuate fuori del centro abitato. come da comma 3 Art 12
DM 12/10/00. per i sanitari che danno disponibilitā su due fasce orarie giornaliere e 12 visite settimanali per coloro che esprimono disponibilitā per una fascia oraria (Art7 DM 12/10/00 ).
per una serie di motivazioni tra cui la principale consiste nella specifica tipologia di lavoro dei MVC che effettuano esclusivamente controlli fiscali domiciliari, mentre i sanitari del SSN sono impegnati anche in altre mansioni all'interno della struttura.
attualmente determinata dal DPR 28/07/00 N.270 riportato all'Art 14 - trattamento economico - che prevede compenso professionale orario in lire 20.260.
di garanzia normativa ed economica a favore dei medici dell'INPS", si fa presente che l'applicazione del DPR 28/07/00 costituisce dal punto di vista economico una sensibile riduzione dei compensi, cancellando di fatto il lavoro e gli sforzi effettuati negli anni per ottenere un DM che, anche non garantendo una precisa collocazione giuridica ai MVC, almeno stabiliva un trattamento economico accettabile.
e normative alla figura del MVC, ed auspica che attraverso le proposte di legge di cui sopra, modificate nella parte economica, raggiungano l'obiettivo di una normalizzazione per legge, prevista in ogni tipologia di rapporto di lavoro.
il riconoscimento di una posizione giuridica definita che permetta loro di operare con serenitā, un trattamento economico dignitoso ed in ogni caso mai inferiore all'attuale, con le garanzie costituzionali, previdenziali e di tutela legale per l'attivitā da questi svolta.
da parte della Onorevole Commissione che contemperi le aspettative e le esigenze dei medici per una prospettiva di lavoro senza soluzioni di continuitā.
che possano contribuire al miglioramento delle proposte in discussione.
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