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Sin.Me.Vi.Co Sindacato Medici Visiste di Controllo |
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Roma
lì, 03 07 '05 Comunicato su: Chiarimenti sulle incompatibilità dei medici di controllo.
D.M. 18.4.1986 ART.6 comma C: non viene conferito l’ incarico al medico che svolga attività
di guardia medica e di
medicina dei servizi, compresa
quella di sostituzione. Lo svolgimento l’ attività di sostituzione determina l’ incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa che comunque non potrà
superare i 60 giorni. D:M: 08.11.2000 art 5 comma b: non sarà conferibile l’incarico al medico che si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro. Circolare
INPS – n 199 del 13.11.2001 - 3 Alla lettera B del p. 4 della circolare n 4 dell’ 8.01.2001, tra le attività che, a titolo meramente esplicativo e salvo verifica, dovrebbero risultare compatibili con l’incarico di medico di controllo, è stata indicata quella della guardia medica, che risulta compatibile con l’incarico di cui trattasi se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l’ambito territoriale della sede. Analoghi criteri sono ovviamente applicabili anche per le altre attività che i medici interessati svolgono presso le ASL (ad es. attività di medico di medicina generale) per le quali sono richiamate dalla normativa in
atto, analoghe limitazioni territoriali delle compatibilità. Sull’ argomento si chiarisce comunque che l’ INCOMPATIBILITA’ è limitata all’ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti, per cui le ASL dovranno precisare, anche per il tramite dei medici interessati che produrranno apposita dichiarazione delle ASL stesse, in quale ambito (più comuni, un solo comune ovvero ambito sub comunale) il medico può esercitare l’attività ASL.
Il
presidente, Dr. Ignazio Casciana
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