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Sin.Me.Vi.Co Sindacato Medici Visiste di Controllo |
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G.U. 8 novembre 2000 n. 261
concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori; che ne hanno dato attuazione; dai citati decreti ministeriali; e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri;
sono confermati i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare entro i termini di cui al comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996. decorre in ogni caso dall'effettivo inizio dell'attività professionale. l'iscrizione nelle liste stesse può essere richiesta anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della provincia cui è riferita la lista. Nelle more della iscrizione nel predetto Albo Professionale, l'eventuale incarico è sospeso fino ad un massimo di novanta giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico da parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene conferito. si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 4, del
Decreto Ministeriale 18 aprile 1996. a domande in precedenza avanzate per l'inserimento in altre liste.
sono confermate le graduatorie esistenti, formate dall'INPS e costituite dai medici che, pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscontrate nelle suddette liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione. di ogni anno, sulla base degli eventuali ulteriori punteggi acquisiti dai sanitari, o per effetto di rinuncia da parte dei medici stessi. neanche mediante la procedura di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, l'INPS può provvedere, previo parere favorevole della commissione mista prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle graduatorie di sedi limitrofe, a partire dalla sede più vicina a quella dove si è verificata la carenza e seguendo l'ordine di collocazione nelle stesse; l'accettazione dell'incarico comporta la rinuncia di cui al comma 5 dell'art. 2. fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, è sostituito dal seguente: anche temporanee, dei medici delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante: b) attribuzione continuativa dell'incarico, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;". almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall'Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l'assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo settimanali; regolamentari o di contratto di lavoro; che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali.". i medici nei confronti dei quali nel biennio solare scadente dalla predetta data del 31 dicembre sono stati assunti provvedimenti di diffida, sospensione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 oppure rilievi formali in ordine alla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività prevista, sono inclusi in un particolare elenco secondo i punteggi che seguono: portati a conoscenza della commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996. l'ipotesi contemplata al comma 4, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, viene escluso il medico che abbia riportato il maggiore punteggio indicato al comma 1. A parità di punteggio viene escluso quello con minore anzianità di laurea e, nel caso di ulteriore parità, il meno anziano di età. 4. Per la prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il periodo da prendere in considerazione per la valutazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) è limitato al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. la Commissione di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 18 aprile 1996 decide se ridurre il numero delle visite mediche, entro un minimo di dodici visite settimanali, ovvero procedere alla sospensione o alla revoca dall'incarico, come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del suddetto decreto.". da parte dell'Istituto la sospensione dall'incarico per un periodo massimo di centottanta giorni negli ultimi dodici mesi, trascorso il quale il medico decade automaticamente dall'incarico. superare il limite di trecentosessantacinque giorni nell'ultimo quadriennio. connessi ad incidenti occorsi in occasione o in connessione con l'esercizio dell'attività di medico di controllo. ai periodi di indisponibilità verificatisi precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono adottati dal Direttore della Sede, sentita la Commissione di cui all'art. 12 del medesimo
Decreto. del Decreto Ministeriale 18 aprile 1996, e al comma 1, dell'art. 8, del presente Decreto, assunti dal Direttore della Sede, sono portati a conoscenza della Commissione Mista. è tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il Gabinetto Diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo del
Coordinatore Sanitario previsto dall'art. 6 citato. l'INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici. in ogni Sede Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Commissioni Miste, nominate dal Direttore della Sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso Direttore o suo delegato, nonché dal dirigente medico-legale responsabile del Collegio medico-legale della Sede Provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.". nelle seguenti misure: prevista per la visita a domicilio del malato di cui alla tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992 e successive modificazioni; maggiorata del 40%; del lavoratore: tariffa di cui alla lettera a) meno il 25%; del lavoratore: tariffa di cui alla lettera b) meno il 25%. di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde. nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 2 è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L. 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto. l'importo fisso di cui all'art. 14 del Decreto Ministeriale 18 aprile 1996 è rideterminato nella misura di L. 8.000. secondo la previsione di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 18 aprile 1996, presso il presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS, al presidio stesso è rimborsato dall'INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12. sono tenuti a corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso, i compensi e l'importo fisso a titolo di spese di amministrazione di cui agli articoli 12 e 13, nonché, limitatamente alle visite eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS stesso, l'importo di cui all'art. 14, sia quando la visita ambulatoriale è eseguita dalla A.S.L., sia quando è eseguita dall'INPS. potranno definire eventuali proposte di modifica della presente disciplina. di cui ai decreti ministeriali 15 luglio 1986 e 18 aprile 1996. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 180
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