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SIN.ME.VI.CO e decreto ministeriale 12 ottobre 2000, concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 1983, n. 638. ad eseguire visite di controllo, viene riconosciuta la qualifica di "medico consulente di medicina legale non specialista", titolo valido a tutti gli effetti di legge del rapporto di lavoro che si instaura con l'Istituto e la piena autonomia professionale, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico. sono confermati a tempo indeterminato i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del DM 18 aprile 96 ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo DM di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare entro i termini di cui al comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996. decorre in ogni caso dall'effettivo inizio dell'attività professionale. può essere richiesta anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della Provincia cui è riferita la lista. Nelle more della iscrizione nel predetto Albo Professionale, l'eventuale incarico è sospeso fino ad un massimo di novanta giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico da parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene conferito. si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 4, del
Decreto Ministeriale 18 aprile 1996. a domande in precedenza avanzate per l'inserimento in altre liste. non a carattere temporaneo, dei medici delle liste, si procederà al reintegro delle liste stesse, mediante inclusione dei medici inseriti nelle apposite graduatorie in attesa di incarico, su giustificata e motivata richiesta del Direttore di sede, previa ratifica della Commissione mista provinciale
previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, sono confermate le graduatorie esistenti, formate dall'INPS e costituite dai medici che, pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscontrate nelle suddette liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione. di ogni anno, sulla base degli eventuali ulteriori punteggi acquisiti dai sanitari, o per effetto di rinuncia da parte dei medici stessi. neanche mediante la procedura di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, 'INPS può provvedere, previo parere favorevole della commissione mista prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle graduatorie di sedi limitrofe, a partire dalla sede più vicina a quella dove si è verificata la carenza e seguendo l'ordine di collocazione nelle stesse; l'accettazione dell'incarico comporta la rinuncia di cui al comma 5 dell'art. 2. fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, è sostituito dal seguente: anche temporanee, dei medici delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante: b) attribuzione continuativa dell'incarico, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;". almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; regolamentari o di contratto di lavoro; consistenti e persistenti riduzioni del numero dei certificati di malattia pervenuti e validi per il controllo, o di richieste da parte dei datori di lavoro, si adotterà il principio della equa distribuzione delle visite come già ribadito da apposita circolare di reperibilità verranno assegnate tre visite per fascia oraria tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, ubicate nello stesso cap, od in
CAP limitrofi. di reperibilità verranno assegnate tre visite al giorno, domeniche e festivi compresi per un totale di 21 visite settimanali ubicate nello stesso cap, od in
CAP limitrofi. si attuerà una equa ripartizione tra i medici in servizio. le richieste da certificato, fino alla quantità stabilita comporta da parte dell'Istituto la sospensione dall'incarico per un periodo massimo di centottanta giorni lavorativi, (esclusi sabati, domeniche e festivi) negli ultimi dodici mesi, trascorso il quale il medico deve comunicare la cessazione dell'indisponibilità, pena la sospensione dall'incarico, per un periodo da 30 a 60 gg lavorativi superare il limite di trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio malattia, maternità, matrimonio, lutti e motivi di ordine personale sospensione dall'incarico per tutto il periodo necessario alla ottimale ripresa del lavoro. alcuna giustificazione dell'assenza per malattia o infortunio. Al sanitario comporta però l'obbligo di informare la sede di appartenenza dell'assenza tempestivamente, fatti salvi i motivi di forza maggiore, e del rientro in servizio entro il giorno precedente professionale, non superiori a 30 gg lavorativi non comporta alcuna giustificazione scritta. Resta comunque l'obbligo di informare tempestivamente la sede di appartenenza con ogni mezzo di comunicazione valido. o in connessione con l'esercizio dell'attività lavorativa è riferita al periodo necessario alla ottimale ripresa del lavoro. si fà riferimento alle vigenti disposizioni di legge non superiore a trenta giorni lavortivi (esclusi sabato,domeniche e festivi) per il reintegro delle capacità psicofisiche come già ribadito da circolare INPS. per reiterati e comprovati comportamenti, contrari al regolare svolgimento dell'attività lavorativa, e nei quali si possano ravvisare gli estremi di illeciti amministrativi, civili o penali, saranno adottati dal Direttore Generale dell'Istituto su proposta del Direttore di sede, e previa ratifica della Commissione Mista provinciale. potranno essere adottati dal Direttore della sede, previa contestazione degli addebiti con garanzia del diritto a produrre controdeduzioni, ed a richiesta, audizione dell'interessato, sentita la Commissione Mista provinciale, provvedimenti di diffida, o sospensione dall'incarico per un periodo da sette a trenta giorni. è tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo del
Coordinatore Sanitario previsto dall'art. 6 citato. saranno costituite in ogni sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Commissioni miste, nominate dal Direttore della Sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso Direttore o suo Delegato, nonché dal dirigente medico-legale responsabile del Collegio medico-legale della Sede Provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della Provincia e da un rappresentante dell'OM della
Provincia. o a maggioranza con redazione di apposito verbale sottoscritto dai componenti delle stesse. e modificati dal DM 12 /10/2000 sono rideterminati nelle seguenti misure: a causa di mancata reperibilità del lavoratore: € 24,00 ( £. 46.470) a causa di mancata reperibilità del lavoratore: € 37,00 (£. 71.640 ) di appartenenza € 7,00 (£. 13.554 ) per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde. nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 2 è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di € 28,00, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. considerati l'incremento abitativo, l'estensione del centro abitato, la necessità di servirsi di parcheggi a pagamento, è riconosciuta una indennità di € 4,00 ( £. 7.745 ) per visita. verrà corrisposto un rimborso di € 10,00 calcolato forfettariamente per turno e puntualmente corrisposti dall'INPS entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le visite di controllo. In caso di mancata o parziale corresponsione dei compensi dovuti saranno corrisposti gli interessi legali di mora ed a carico dei responsabili saranno emessi decreti ingiuntivi, con aggravio delle spese legali. in relazione ai delicati e responsabili aspetti medico-legali, l'INPS si impegna a costituire un fondo di tutela previdenziale contro i rischi, gli infortuni e le infermità a favore dei medici incaricati, presupposti oggettivamente doverosi per il committente e previsti dagli art 214 e 215 del codice civile, i cui oneri relativi saranno parte a caico dei Ddl e parte a carico
dell'Ente Previdenziale. e giuridica a favore dei medici incaricati, in quanto ad essi sono attribuite mansioni di controllo e di rappresentanza di Enti ed Aziende pubbliche e private, di responsabilità civile, amministrativa e penale. La tutela di cui sopra vanno effettuate anche in caso di controversie con risvolti giudiziali tra medico e lavoratore . ogni sede INPS è tenuta alla consegna ad ogni medico di apposita statistica mensile, dalla quale sia possibile dedurre il numero dei certificat pervenuti, il numero dei certificati per i quali è stato richiesto il controllo, il numero delle richieste di datori di lavoro, il numero di visite assegnate ad ogni medico, il totale delle conferme e riduzioni di prognosi e
ogni altro dato utile al regolare e sereno svolgimeno dell'attività lavorativa. di prestato servizio, da valere quale titolo preferenziale o requisito nei concorsi per ruolo sanitario in Enti pubblici e privati (in particolare per INPS ) e riconoscimento da parte delle Regioni (Assessorato Sanità), ai fini dell'assegnazione di un punteggio utile per l'inserimento nella graduatoria di Medicina generale. e previdenziali, in accordo con la disciplina ECM con rilascio di crediti formativi conferma e si impegna ad adottare, nelle proprie sedi, criteri idonei a garantire la massima efficienza del servizio, la massima collaborazione con i medici delle liste, la tempestività dei controlli, la quotidiana e pronta elaborazione e coordinazione e visione dei titoli di malattia pervenuti. i responsabili della struttura sono autorizzati ad avvalersi di prestazioni temporane e facoltative da parte dei medici delle liste. nell'ottica della reciproca, civile e professionale collaborazione, al di fuori di ogni vincolo gerarchico si incontreranno con cadenza biennale per verificare l'efficacia della disciplina ed individuare le soluzioni e gli strumenti per la migliore gestione della medesima. al fine di definire le eventuali proposte di innovazione e migliorie della disciplina di cui al presente
Decreto 15 luglio 1986 e 18 aprile 1996,e 12 ottobre 2000
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